Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16611/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16611/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCRIBANI SABRINA nato a AGRIGENTO il 17/06/1970 LENTINI ANTONIO nato a AGRIGENTO il 04/04/1968 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con lo stesso atto a firma del comune difensore, gli imputati Scribani Sabrina e Lentini Antonio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha così statuito: - ha confermato la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di furto ascritto al capo A) agli imputati; - ha confermato l'assoluzione, per particolare tenuità del fatto, nei confronti di Lentini Antonio in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. (capo B); -ha confermato la condanna di Scribani Sabrina per il reato di cui al capo B), nonché per quelli di cui all'art. 483 cod. pen. commessi il 15 e 28 luglio 2015 (capo C); - ha rilevato, nei confronti della Scribani, l'estinzione del residuo reato di falso di cui al capo C), commesso il 3 ottobre 2013, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 633 cod. pen, art. 483 cod. pen, art. 529 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 16611/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Vista la memoria trasmessa dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità dei ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
denuncia mendace uso di false generalità inchiesta per falsità atti sincero pentimento gravi addebiti penali moralità della vita politica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 633 cod. pen
art. 483 cod. pen
(capo B); -ha confermato la condanna di Scribani Sabrina per il reato di cui al capo B), nonché per quelli di cui all'art. 483 cod. pen.
art. 529 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, attinenti alla richiesta di assoluzione dal reato sub A) perché più favorevole agli imputati, sono manifestamente infondati, dato che l'assenza di una condizione di procedibilità preclude, a priori, qualunque disamina nel merito dell'accusa ex art. 529 cod.
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il quinto motivo, che contesta l'esclusone della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCRIBANI SABRINA nato a AGRIGENTO il 17/06/1970 LENTINI ANTONIO nato a AGRIGENTO il 04/04/1968 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con lo stesso atto a firma del comune difensore, gli imputati Scribani Sabrina e Lentini Antonio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha così statuito: - ha confermato la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di furto ascritto al capo A) agli imputati; - ha confermato l'assoluzione, per particolare tenuità del fatto, nei confronti di Lentini Antonio in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. (capo B); -ha confermato la condanna di Scribani Sabrina per il reato di cui al capo B), nonché per quelli di cui all'art. 483 cod. pen. commessi il 15 e 28 luglio 2015 (capo C); - ha rilevato, nei confronti della Scribani, l'estinzione del residuo reato di falso di cui al capo C), commesso il 3 ottobre 2013, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, attinenti alla richiesta di assoluzione dal reato sub A) perché più favorevole agli imputati, sono manifestamente infondati, dato che l'assenza di una condizione di procedibilità preclude, a priori, qualunque disamina nel merito dell'accusa ex art. 529 cod. proc. pen. (cfr. in motivazione Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242); Considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine ai capi B) e C) si risolvono in deduzioni in fatto, inammissibili in sede di legittimità;

Ritenuto che il quinto motivo, che contesta l'esclusone della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 7 sentenza impugnata); Considerato che il sesto motivo, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati, è manifestamente infondato, posto che, secondo i consolidatissimi arresti della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); nella specie: - fatti commessi il 15 e il 28 luglio 2015 (capo C), il 14 ottobre 2015 (capo B), - prescrizione massima 15 e 28 gennaio 2023 (capo C); 14 aprile 2023 (capo B); - + 124 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza del 11 marzo 2019 per legittimo impedimento; 64 giorni per sospensione c.d. Covid connessa al rinvio dell'udienza del 13 marzo 2020); - termine di prescrizione massima maturato il 19 maggio 2023, il 1 giugno 2023 (capo C), il 16 agosto 2023 (capo B); - quindi in data coincidente o successiva alla pronuncia impugnata;

Vista la memoria trasmessa dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità dei ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass