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Ordinanza — n. 16610/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16610/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16610/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALOGIURI CARMINE PANTALEO nato a LECCE il 08/03/1988 BASCIA GABRIELE nato a SAN CESARIO DI LECCE il 18/06/1994 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Calogiuri Carmine Pantaleo e Bascià Gabriele ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'imputato Calogiuri, che si duole della carenza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è generico, poiché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16610/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto prova informatica furto di lieve entità luogo del reato scippo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALOGIURI CARMINE PANTALEO nato a LECCE il 08/03/1988 BASCIA GABRIELE nato a SAN CESARIO DI LECCE il 18/06/1994 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Calogiuri Carmine Pantaleo e Bascià Gabriele ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dell'imputato Calogiuri, che si duole della carenza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è generico, poiché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste;

Considerato che primo motivo di ricorso dell'imputato Bascià, che contesta la riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna e poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo di ricorso dell'imputato Bascià, che si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen., è inammissibile perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato che il terzo motivo di ricorso dell'imputato Bascià, che lamenta l'eccessività della pena irrogatagli, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 che richiama pag. 3);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.