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Ordinanza — n. 16608/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments regarding statutory exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Costalau Neculai Alexandru inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's exclusion of the statutory exclusion of punishability under Article 131-bis of the Criminal Code, arguing the decision lacked specific reasoning. The court rejected this because the relevant legislative amendment was already in force at the time of the appellate judgment, requiring the appellant to have explicitly requested a ruling on the matter, which he failed to do. Furthermore, the court found the appeal intrinsically generic as it did not specify the concrete elements required to benefit from the exclusion despite the appellant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on the lack of specific motivation for excluding statutory grounds of non-punishment is inadmissible if the legislative change was already effective at the time of the lower court's decision and the appellant failed to request a specific ruling on the matter.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory exclusion of punishability generic grounds of appeal Article 131-bis Criminal Code procedural exhaustion of remedies accusa penale imputazione di furto altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancanza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
d. Igs. n. 150 del 2022
art. 131 - bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancanza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inammissibile perché la modifica dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTALAU NECULAI ALEXANDRU nato a BACAU( ROMANIA) il 17/12/1995 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Costalau Neculai Alexandru ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per la commissione di un episodio di furto aggravato consumato realizzato in concorso, dichiarando invece improcedibile per difetto di querela il reato di furto pluriaggravato contestato al capo E) e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancanza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inammissibile perché la modifica dell'art. 131 - bis cod. pen. per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022 era già entrata in vigore al momento della pronuncia della sentenza di appello, pertanto l'imputato avrebbe dovuto sollecitare la Corte territoriale a pronunciarsi sul punto e, non avendolo fatto, non può dolersi della mancata risposta; peraltro il motivo è intrinsecamente generico perché non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, l'imputato avrebbe dovuto beneficiare dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la presenza di due precedenti penali per il reato di ricettazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso