Ordinanza — n. 16607/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCARELLA ANDREA nato a LECCE il 15/12/1983 avverso il decreto del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Mancarella Andrea ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Lecce che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di pubblica sicurezza per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno e prescrizioni; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché denuncia un vizio di motivazione in ricorso ammesso per la sola violazione di legge secondo quanto previsto dagli artt. 10 del d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16607/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. n. 159 del 2011; Letta la memoria difensiva, trasmessa tardivamente in data 5 aprile 2024, che si limita a rassegnare le conclusioni nel senso di: "annullare il decreto impugnato", senza esposizione di ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCARELLA ANDREA nato a LECCE il 15/12/1983 avverso il decreto del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Mancarella Andrea ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Lecce che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di pubblica sicurezza per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno e prescrizioni; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché denuncia un vizio di motivazione in ricorso ammesso per la sola violazione di legge secondo quanto previsto dagli artt. 10 del d.
Igs. n. 159 del 2011; Letta la memoria difensiva, trasmessa tardivamente in data 5 aprile 2024, che si limita a rassegnare le conclusioni nel senso di: "annullare il decreto impugnato", senza esposizione di ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il