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Ordinanza — n. 16605/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism application as procedural defect and merit already reviewed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for false accusation involving specific recidivism, claiming a procedural error in the lower court's classification of the recidivism type. The court rejected this because the legal arguments regarding recidivism were already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge without needing specific criticism of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without specific critique of the reasoning.

Parole chiave

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false accusation recidivism inadmissible appeal repetitive arguments procedural defect Cassation dismissal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONTE MAURIZIO nato a PALERMO il 17/12/1964 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; t Rilevato che l'imputato Lo Monte Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale (non recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, come erroneamente riportato in ricorso);

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, si duole della violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pagg. 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1