Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16604/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDEZ DURAN JOSE ISABEL nato a SAN VINCENT( EL SALVADOR) il 28/01/1980 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mendez Duran Jose Isabel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di rissa e lesioni aggravate; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, si duole della violazione dell'art. 546 comma 1 lettera e) in ordine all'assenza di motivazione relativamente alle risultanze della prova video, delle intercettazioni telefoniche acquisite e delle deposizioni dei testi Escobar e Guadalupe, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 7);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
lesioni personali lesione al piede abbandono per lesioni personali aggressione fisica azione civile lesione alla spalla
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDEZ DURAN JOSE ISABEL nato a SAN VINCENT( EL SALVADOR) il 28/01/1980 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mendez Duran Jose Isabel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di rissa e lesioni aggravate; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, si duole della violazione dell'art. 546 comma 1 lettera e) in ordine all'assenza di motivazione relativamente alle risultanze della prova video, delle intercettazioni telefoniche acquisite e delle deposizioni dei testi Escobar e Guadalupe, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 7);

Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso