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Ordinanza — n. 16603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance judgment for attempted extortion due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cosimo Lopardi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lopardi challenged the lower court's rejection of his request to cross-examine a witness and his conviction for attempted extortion under Article 648 of the Penal Code. The court found the arguments regarding the witness's testimony, the subjective element of the crime, and the lack of statutory mitigation to be manifestly unfounded based on the appellate judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded or lack legal foundation, as the lower court has already adequately clarified the reasons for rejecting the request and the facts do not support the alleged legal errors.

Parole chiave

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attempted extortion inadmissible appeal statutory mitigation witness cross-examination procedural costs favoreggiamento truffa all'assistenza sociale reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
5); che il quarto motivo in punto di denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 648 cod.pen
art. 131 bis cod.pen
5); che il quarto motivo in punto di denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPARDI COSIMO nato a AGROPOLI il 02/06/1964 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lopardi Cosimo; considerato che il primo motivo che lamenta il diniego della rinnovazione istruttoria mediante escussione del teste di P.g. Liberati è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito ampiamente chiarito (pag.4-5) le ragioni della reiezione della richiesta; peraltro, alla luce delle circostanze evocate a pag. 2 del ricorso emerge, altresì, la natura meramente esplorativa della testimonianza prospettata come decisiva; rilevato che il secondo motivo che lamenta il travisamento della prova e il difetto dell'elemento soggettivo è manifestamente infondato alla stregua delle circostanze richiamate dalla sentenza impugnata a pag. 5 con riguardo alle dichiarazioni rese da Santese Francesco; che risulta manifestamente infondato anche il terzo motivo che denunzia l'omessa riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di truffa giacchè, come chiarito dai giudici d'appello, l'asserito inquadramento della condotta di ricettazione nel più ampio contesto di una truffa ordita dal ricorrente ai danni dello zio non incide sull'integrazione dell'illecito ex art. 648 cod.pen. a giudizio, perfezionato nei suoi estremi costitutivi (pag. 5); che il quarto motivo in punto di denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. reitera la richiesta introdotta in sede d'appello e correttamente disattesa dai giudici territoriali avuto riguardo all'elevato importo dell'assegno e alla conseguente gravità della condotta, con valutazione aderente all'elaborazione giurisprudenziale sul tema; che anche il conclusivo motivo che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è destituito di giuridico fondamento, avendo i giudici territoriali evidenziato l'assenza di elementi positivi atti a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il