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Ordinanza — n. 16602/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16602/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16602/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSIA LEONARDO nato a PALERMO il 04/03/1974 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Leonardo Ingrassia; considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e tende ad una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16602/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Parole chiave

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accertamento dell'ammontare del danno ricorso per risarcimento danni danno patrimoniale indennità per il danno soggettivo attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSIA LEONARDO nato a PALERMO il 04/03/1974 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leonardo Ingrassia; considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e tende ad una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4 e 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuitale, congruamente argomentando sul punto (si veda pag. 2); che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante comune è assorbita in quella speciale (Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673;

Sez. 4, n. 25321 del 06/05/2004, Cascalisci, Rv. 228932); che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I