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Ordinanza — n. 16601/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16601/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO AGOSTINO nato a TORRE DEL GRECO il 24/03/1977 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Agostino Borriello; ritenuto che il primo motivo reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato (pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16601/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO AGOSTINO nato a TORRE DEL GRECO il 24/03/1977 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Agostino Borriello; ritenuto che il primo motivo reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato (pag.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali circostanze attenuanti allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO AGOSTINO nato a TORRE DEL GRECO il 24/03/1977 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Agostino Borriello; ritenuto che il primo motivo reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato (pag.

3) e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di aporie e frizioni logiche, illustrando le ragioni che rendono inattendibile la tesi difensiva, in questa sede riproposta; il ricorrente, lungi dal rapportarsi criticamente con la decisione censurata, sollecita una rivalutazione del merito che esula dal perimetro del sindacato di legittimità; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden