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Ordinanza — n. 16599/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16599/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16599/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUINATE ABDELKARIM nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Abdelkarim Laouìnate; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi cntica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 2510212016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), le doglianze difensive, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16599/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi cntica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 2510212016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), le doglianze difensive, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione commessa nell'azienda perturbamento di pubblici servizi distacco di lavoratori abbandono del procedimento per infrazione stradale mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Abdelkarim Laouìnate; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUINATE ABDELKARIM nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelkarim Laouìnate; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi cntica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 2510212016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), le doglianze difensive, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente