Criminal appeal dismissed as evidence of vehicle damage by stone throwing was deemed fully representative of defendant's liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the court's assessment of evidence regarding his responsibility for damaging a vehicle, but the court found his claim manifestly unfounded. The appellate court had already established that witness statements regarding the stone-throwing incident were fully representative of the appellant's liability, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the evaluation of evidence in a criminal trial is inadmissible if the lower court's reasoning is fully supported by the record and the appellant's arguments are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFTU CORNEL MIHAI nato il 13/01/1976 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cornel Mihai Saftu; ritenuto che l'unico motivo che censura la valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità del prevenuto per i reati ascrittigli è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito ampiamente richiamato (pagg.2-3) le dichiarazioni dell'Isp. Viola e del teste Abdiw, che assistettero al danneggiamento dell'autovettura mediante il lancio di una pietra da parte dell'odierno prevenuto; -che, contrariamente a quanto assume la difesa, le cennate fonti dichiarative- lungi dall'avere valore meramente indiziario- sono caratterizzate da piena idoneità rappresentativa della responsabilità del ricorrente in ordine al fatto contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente