Ordinanza — n. 16595/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE DAVIDE nato a ARZANO il 01/12/1986 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Davide Abate; considerato che l'unico motivo, con il quale si censura la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., reitera rilievi che la Corte di merito ha ampiamente scrutinato e disatteso con argomenti giuridici coerenti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, trasfusi in una motivazione priva di aporie e fratture logiche con la quale il ricorrente non si rapporti in termini puntuali; che, invero, i giudici d'appello hanno ricostruito dettagliatamente l'episodio a giudizio (pagg. 5-6), dando conto della sussistenza della circostanza alla luce delle modalità del fatto, degli specifici contenuti dell'interlocuzione con la p.o., della caratura criminale dell'agente, dei collegamenti con la criminalità organizzata di Arzano, facendo corretta applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16595/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis.1 cod. pen., reitera rilievi che la Corte di merito ha ampiamente scrutinato e disatteso con argomenti giuridici coerenti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, trasfusi in una motivazione priva di aporie e fratture logiche con la quale il ricorrente non si rapporti in termini puntuali; che, invero, i giudici d'appello hanno ricostruito dettagliatamente l'episodio a giudizio (pagg. 5-6), dando conto della sussistenza della circostanza alla luce delle modalità del fatto, degli specifici contenuti dell'interlocuzione con la p.o., della caratura criminale dell'agente, dei collegamenti con la criminalità organizzata di Arzano, facendo corretta applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE DAVIDE nato a ARZANO il 01/12/1986 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Davide Abate; considerato che l'unico motivo, con il quale si censura la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., reitera rilievi che la Corte di merito ha ampiamente scrutinato e disatteso con argomenti giuridici coerenti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, trasfusi in una motivazione priva di aporie e fratture logiche con la quale il ricorrente non si rapporti in termini puntuali; che, invero, i giudici d'appello hanno ricostruito dettagliatamente l'episodio a giudizio (pagg. 5-6), dando conto della sussistenza della circostanza alla luce delle modalità del fatto, degli specifici contenuti dell'interlocuzione con la p.o., della caratura criminale dell'agente, dei collegamenti con la criminalità organizzata di Arzano, facendo corretta applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392;
Sez. 1, n. 33245 del 09/05/2013, Lo Nardo, Rv. 256990); osservato, inoltre, che le doglianze difensive in ordine alla asserita inidoneità intimidatoria delle minacce sono, altresì, manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062), secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto tentato, rilevano l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso e la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi secondo una valutazione ex ante della concreta condotta dell'agente, in rapporto alle sue modalità ed al contesto ambientale in cui è stata posta in essere, restando priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il