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Ordinanza — n. 16594/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism against criminal liability and mafia aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Carmine Giugliano inadmissible due to a lack of concrete specific criticism. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for extortion and the application of a mafia method aggravating circumstance, but failed to provide a critical correlation with the appellate court's detailed reasoning. The court ruled that the lower court had thoroughly examined and refuted the defense's arguments regarding the defendant's arrest and the nature of the crime, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances lack concrete specific criticism and fail to establish a critical correlation with the reasoning of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific criticism inadmissible appeal criminal liability mafia aggravating circumstance correlation with reasoning riscossione di pene pecuniarie confisca dei proventi di reato estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO CARMINE nato a NAPOLI il 21/07/1978 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmine Giugliano; ritenuto che le doglianze formulate con l'unico motivo, con le quali si contestano l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di estorsione ed il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sono prive di concreta specificità censoria, difettando la necessaria correlazione critica con l'ampia motivazione spiegata dalla Corte di merito a giustificazione della reiezione del gravame; che, infatti, i giudici d'appello hanno ampiamente scrutinato i rilievi difensivi, dando conto della loro infondatezza sia con riguardo alla responsabilità del prevenuto - tratto in arresto in occasione del ritiro del pizzo presso gli imprenditori taglieggiati- sia con riferimento all'aggravante del metodo mafioso (si vedano, in particolare, pagg. 3-5), rendendo una motivazione aderente ai principi ermeneutici declinati da questa Corte in materia e priva di aporie e illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente