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Ordinanza — n. 16593/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16593/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA DOMENICO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/03/1994 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Domenico Massa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità censoria e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità; che devesi in particolare richiamare il costante avviso della giurisprudenza secondo cui in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16593/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione considerazioni di protezione ambientale cognizione del ricorso per cassazione decisione di non sollevare obiezioni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA DOMENICO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/03/1994 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Massa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità censoria e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità; che devesi in particolare richiamare il costante avviso della giurisprudenza secondo cui in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), persuasivamente confermando l'attendibilità delle pp.00.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre