Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural timeliness violations and lack of civil party activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Santo Longo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first two grounds of appeal insufficient as the lower court adequately refuted the defendant's arguments regarding liability and sentencing, while the third ground was time-barred under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request for cost liquidation by the civil party was rejected because the party failed to demonstrate active participation in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 79, 80 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if filed late under statutory deadlines, and a civil party in a summary review procedure must prove active participation to claim cost reimbursement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO SANTO nato a CATANIA il 06/03/1966 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Santo Longo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, i giudici territoriali ( pag. 5 e segg.) hanno dato conto della incoerenza della tesi alternativa prospettata, operandone una diffusa confutazione; hanno evidenziato che le dichiarazioni della p.o., intrinsecamente attendibili, hanno trovato riscontro negli assegni portati all'incasso e negli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento della P.g.;hanno argomentato (pag.
7) l'usurarietà del rapporto, profili in relazione ai quali le deduzioni difensive risultano assertive e prive di pregnanza critica; considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata confermato il diniego delle attenuanti generiche richiamando in senso ostativo la gravità del fatto, desunta dalle modalità esecutive del reato, e la significativa intensità del dolo in difetto di elementi da cui trarre elementi a sostegno della meritevolezza dell'invocata mitigazione sanzionatoria; considerato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla legittimazione quale parte civile della Associazione antiracket etnea è precluso per tardività, trattandosi di eccezione che doveva essere formulata a pena di decadenza nei termini previsti dagli artt. 79 e 80 cod.proc.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, di non poter procedere a liquidazione dei compensi richiesti in favore della parte civile Associazione antiracket antiusura etnea " Gabriella Guerini", dovendo trovare applicazione il principio secondo cui nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2 , n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551 - 02; n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03), condizione non ravvisabile nella specie alla luce delle conclusioni scritte rassegnate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Associazione antiracket antiusura etnea "Gabriella Guerini". Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere est