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Ordinanza — n. 16589/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it lacks specificity and challenges factual findings improperly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Bella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal lacked concrete specificity, merely attempting to re-evaluate evidence and reconstruct facts using criteria outside the scope of appellate review. Consequently, the court upheld the lower court's rejection of the defense's arguments regarding the SIM card evidence and confirmed the defendant's criminal liability for fraud.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in concrete errors; generic challenges to the evaluation of evidence or alternative fact reconstructions without identifying specific procedural violations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Specificity Requirement Evidence Evaluation Cassazione Roma Fraud Offense Procedural Costs perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLA MICHELE nato a ACIREALE il 16/11/1990 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Bella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la conferma della penale responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa ascrittogli, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dall'individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici territoriali hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive formulate con l'atto di appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); che, in particolare, hanno evidenziato le ragioni che inducono ad escludere che la scheda SIM utilizzata per la consumazione del reato sia stata attivata e usata da soggetto diverso dal prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il President