Ordinanza — n. 16588/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONA FEBRONIO nato a CALTAGIRONE il 06/10/1983 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Febronio Cona; considerato che i motivi di ricorso con i quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità, sia per la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato, che per difetto di offensività ex art. 49 cod. pen., nonché la corretta 'qualificazione giuridica e circostanziale del fatto di reato, reiterano rilievi adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (pagg. 4,5) e disattesi con congrua motivazione, esente da aporie e manifeste illogicità; il ricorrente mira ad una rivalutazione delle fonti probatorie e ad un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dall'individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, i giudici territoriali hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 16588/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 49 cod. pen., nonché la corretta 'qualificazione giuridica e circostanziale del fatto di reato, reiterano rilievi adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (pagg. 4,5) e disattesi con congrua motivazione, esente da aporie e manifeste illogicità; il ricorrente mira ad una rivalutazione delle fonti probatorie e ad un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dall'individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, i giudici territoriali hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONA FEBRONIO nato a CALTAGIRONE il 06/10/1983 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Febronio Cona; considerato che i motivi di ricorso con i quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità, sia per la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato, che per difetto di offensività ex art. 49 cod. pen., nonché la corretta 'qualificazione giuridica e circostanziale del fatto di reato, reiterano rilievi adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (pagg. 4,5) e disattesi con congrua motivazione, esente da aporie e manifeste illogicità; il ricorrente mira ad una rivalutazione delle fonti probatorie e ad un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dall'individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, i giudici territoriali hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 5537 del 16/01/2014, Dell'Ovo, Rv. 258277), dando conto della piena attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla p.o., che aveva la disponibilità dell'autovettura di cui la difesa assume la derilizione; considerato che le censure relative all'esclusione dell'aggravante dell'uso di un'arma e alla dosimetria della pena sono del tutto generiche, avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito le ragioni che giustificano l'applicazione della circostanza ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. come pure quelle che ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il