Ordinanza — n. 16587/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE MASSIMO nato a BARI il 10/08/1963 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Massimo Cardinale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e persuasivamente disatteso, rassegnando una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, i giudici territoriali (pagg. 2-6) hanno indicato in relazione alle plurime condotte di truffa ascritte gli elementi che fondano la riconducibilità di ciascuna al prevenuto; hanno escluso la rilevanza meramente civilistica delle condotte, evidenziando le modalità fraudolente di commercializzazione dei beni ed argomentando la sussistenza del dolo; hanno confutato la dedotta insussistenza dell'aggravante ex art, 61 n. 5 cod.pen. e chìarìto con riferimenio agli accertamentì del consulente informatico che gli stessi rivestono esclusivamente un carattere confermativo delle emergenze processuali acquisite, le quali autonomamente depongono per la sussistenza degli illeciti contestati: il ricorrente non si rapporta criticamente all'ampia motivazione reiettiva della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e criticità logiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16587/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2-6) hanno indicato in relazione alle plurime condotte di truffa ascritte gli elementi che fondano la riconducibilità di ciascuna al prevenuto; hanno escluso la rilevanza meramente civilistica delle condotte, evidenziando le modalità fraudolente di commercializzazione dei beni ed argomentando la sussistenza del dolo; hanno confutato la dedotta insussistenza dell'aggravante ex art, 61 n. 5 cod.pen. e chìarìto con riferimenio agli accertamentì del consulente informatico che gli stessi rivestono esclusivamente un carattere confermativo delle emergenze processuali acquisite, le quali autonomamente depongono per la sussistenza degli illeciti contestati: il ricorrente non si rapporta criticamente all'ampia motivazione reiettiva della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e criticità logiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE MASSIMO nato a BARI il 10/08/1963 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimo Cardinale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e persuasivamente disatteso, rassegnando una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, i giudici territoriali (pagg. 2-6) hanno indicato in relazione alle plurime condotte di truffa ascritte gli elementi che fondano la riconducibilità di ciascuna al prevenuto; hanno escluso la rilevanza meramente civilistica delle condotte, evidenziando le modalità fraudolente di commercializzazione dei beni ed argomentando la sussistenza del dolo; hanno confutato la dedotta insussistenza dell'aggravante ex art, 61 n. 5 cod.pen. e chìarìto con riferimenio agli accertamentì del consulente informatico che gli stessi rivestono esclusivamente un carattere confermativo delle emergenze processuali acquisite, le quali autonomamente depongono per la sussistenza degli illeciti contestati: il ricorrente non si rapporta criticamente all'ampia motivazione reiettiva della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e criticità logiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid