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Ordinanza — n. 16586/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16586/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BASRAOUI JILLALI nato il 01/01/1960 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Jillali El Basraoui e la memoria a firma del difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è meramente riproduttivo di rilievi ampiamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito sulla scorta di una motivazione priva di criticità giustificative; che il ricorrente tende ad una rivai!utazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, profilo estraneo al sindacato di legittimità ed avulso dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici territoriali hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni logicamente coerenti e giuridicamente corrette, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16586/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale sanzioni penali cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BASRAOUI JILLALI nato il 01/01/1960 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jillali El Basraoui e la memoria a firma del difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è meramente riproduttivo di rilievi ampiamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito sulla scorta di una motivazione priva di criticità giustificative; che il ricorrente tende ad una rivai!utazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, profilo estraneo al sindacato di legittimità ed avulso dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici territoriali hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni logicamente coerenti e giuridicamente corrette, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente