Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and discretionary sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Isef Hayat and Mourid Ikram inadmissible, ordering them to pay legal costs. The first appeal was rejected because its legal qualification argument lacked the required critical analysis of the lower court's reasoning, violating procedural specificity rules. The second appeal regarding omitted substitute penalties was dismissed as unfounded, since the judge possesses discretionary power and is not obligated to propose such penalties if the conditions are not met. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were condemned to pay court expenses and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.: An appeal lacking specific critical analysis of the lower court's arguments is inadmissible, and the omission of a substitute penalty proposal does not render a sentence null given the judge's discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ISEF HAYAT nato il 01/05/1977 MOURID IKRAM nato il 24/10/2000 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Hayat Isef e Ikram Mourid; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), le doglianze difensive formulate con l'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che l'ulteriore motivo, inerente alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 bis cod.pen.
è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pagg. 6/7) ha chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter applicare all'imputata Isef una pena sostitutiva; questa Corte ha al riguardo chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710-01;Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 01; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati nammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre