Italian Court dismisses appeal against conviction for insurance fraud, rejecting late complaint and private investigator statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabi Gianluca inadmissible, upholding the lower court's partial reform of the conviction for insurance fraud. The court rejected arguments regarding the tardiness of the complaint, the inadmissibility of statements made to a private investigator, and the improper use of the defendant's silence. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and legal fees to the civil party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 642 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The court dismisses appeals based on late complaints, validates statements to private investigators as judicial confessions, and permits judges to evaluate defendant silence as corroborating evidence without violating the burden of proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABI GIANLUCA nato a ROMA il 24/06/1979 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fabi Gianluca avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in data 28/6/23, ha parzialmente riformato, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, la decisione del locale Tribunale, la quale aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita p.c.; considerato che: -il primo motivo che assume la tardività della querela è stato correttamente scrutinato dai giudici territoriali (pag.6) e disatteso sulla base dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; -il secondo motivo che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal prevenuto all'investigatore privato è analogamente riproduttivo di censura già valutata in sede di merito e disattesa con congrua motivazione in adesione al principio secondo cui, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272674 - 01); -il terzo motivo che lamenta l'indebita valorizzazione del silenzio dell'imputato è manifestamente infondato, essendosi la Corte di merito limitata alla constatazione circa l'assenza di una versione alternativa dei fatti proveniente dal ricorrente.
Non è, peraltro, fuor di luogo rimarcare che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di libero convincimento, al giudice non è precluso di valutare la condotta processuale dell'imputato coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli ben può considerare, in concorso di altri elementi, la portata significativa del silenzio serbato su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Rv. 276381 - 01; nel senso che il giudice dal silente comportamento processuale può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio, Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, Rv. 277259 - 01;
Sez. 2, n. 6348 del 28/01/2015, Rv. 262617 - 01); - anche il quarto motivo che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è meramente riproduttivo di doglianza adeguatamente scrutinata dalla Corte di merito e disattesa con ampia motivazione che dà conto delle ragioni che ostano alla qualificazione del fatto in termini di esiguità, tenuto conto dei profili di danno e delle modalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
All'imputato fanno, altresì, carico le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (che ha depositato memoria e conclusioni scritte), liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ALLIANZ AVIVA S.P.A che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consiglie