Ordinanza — n. 16583/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIGIC ALMA nato il 14/03/1958 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Alma Cigic; considerato che l'unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare ì rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il ricorrente contesta l'utilizzo della motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante i limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza dì legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16583/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare ì rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il ricorrente contesta l'utilizzo della motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante i limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza dì legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIGIC ALMA nato il 14/03/1958 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alma Cigic; considerato che l'unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare ì rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il ricorrente contesta l'utilizzo della motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante i limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza dì legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente