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Ordinanza — n. 16581/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16581/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16581/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUIRCI DAVIDE nato a MILANO il 27/03/1966 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Davide Quirci e le conclusioni scritte rassegnate dal difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 7, Ord. N. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); -che, in particolare, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della consistenza del danno procurato alla p.o. ed ha rimarcato l'abitualità ostativa conseguente alla pluralità dì precedenti specifici che militano a carico del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16581/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 7, Ord. N. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); -che, in particolare, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della consistenza del danno procurato alla p.o. ed ha rimarcato l'abitualità ostativa conseguente alla pluralità dì precedenti specifici che militano a carico del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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assenza di caso di rigore carenza di sostanza economica motivi di cassazione licenziamento per motivi economici ripetibili dell'avvocato dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Davide Quirci e le conclusioni scritte rassegnate dal difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUIRCI DAVIDE nato a MILANO il 27/03/1966 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Quirci e le conclusioni scritte rassegnate dal difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 7, Ord. N. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); -che, in particolare, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della consistenza del danno procurato alla p.o. ed ha rimarcato l'abitualità ostativa conseguente alla pluralità dì precedenti specifici che militano a carico del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M„ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente