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Ordinanza — n. 16580/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming prescription failure for aggravated money laundering due to recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Abdelkader Jendoubi's appeal inadmissible regarding a claim of prescription failure for aggravated money laundering. The court found the argument infounded because special leniency is merely an aggravating circumstance, not a separate crime, and thus does not reset the prescription period. Consequently, the maximum twenty-two-year limit applied, which had not expired given the defendant's qualified recidiva.

Regesto Legislator

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Art. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; Special leniency under Art. 648, comma 4, cod. pen. is an aggravating circumstance, not a separate crime, and cannot be considered for prescription calculation purposes.

Parole chiave

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prescription period aggravated money laundering qualified recidiva special leniency inadmissible appeal residua capacità al guadagno disoccupazione dei lavoratori migranti rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 157, second paragraph, Criminal Code
non costituisce una autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod.
Art. 161, second paragraph, Criminal Code
Art. 648, paragraph 4, Criminal Code
e della consolidata giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua rpotesi del fatto di speciale tenuità ex art. 648, comma 4, cod.pen.
Art. 99, paragraph 4, Code of Criminal Procedure
274721); che, nella specie risulta contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.proc.pen., circostanza ad effetto speciale che concorre alla determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art.
art. 157 cod. pen
non costituisce una autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022
pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv.
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENDOUBI ABDELKADER nato il 01/01/1947 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelkader Jendoubi; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si eccepisce fa mancata declaratoria di prescrizione in relazione al delitto di ricettazione aggravata contestata al capo b) è manifestamente infondato alla luce del dato normativo di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e della consolidata giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua rpotesi del fatto di speciale tenuità ex art. 648, comma 4, cod.pen. non costituisce una autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 - 01;

Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721); che, nella specie risulta contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.proc.pen., circostanza ad effetto speciale che concorre alla determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157, comma 2 e 161, comma 2, cod.pen. sicchè il termine massimo di perenzione (anni ventidue,mesi due e gg venti) non era decorso all'atto della pronunzia d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside