Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Robert Asanovic's appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The defense arguments were deemed too generic and lacked the precise legal reasoning and references to the lower court's motivation mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court could not identify the specific grievances raised, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Appeals must contain specific legal grounds and precise references to the contested motivation; generic deductions without these elements render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASANOVIC ROBERT nato il 02/08/1991 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Robert Asanovic; considerato che le doglianze difensive, con le quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato, con conseguente impossibilità per il giudice adito di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente