Criminal appeal dismissed; court rejects appeal against conviction based on victim statement credibility and procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Veronica Elia inadmissible, upholding the lower court's conviction. The appellant challenged the reliability of the victim's statements and the consistency of the prosecution's theory, arguing that specific procedural rules regarding victim declarations should have been applied. The court rejected these claims, affirming that such rules do not apply to victim statements which require a more rigorous credibility assessment than witness testimony, and that the lower court's reasoning was structurally coherent and beyond this court's review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The rules of Article 192, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure do not apply to statements made by the injured party, even if constituted as a civil party, which may validly serve as the sole basis for asserting criminal liability provided a more penetrating verification of subjective credibility and intrinsic reliability is conducted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA VERONICA nato a VERCELLI il 27/03/1984 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Veronica Elia; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l'affermata incoerenza della tesi accreditata dal teste Maldina, reiterano profili adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con un percorso iargomentativo privo di aporie e frizioni logiche; che, per costante avviso della giurisprudenza di legittimil:à, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), come avvenuto nella specie; che quanto alla specifica posizione della Calarota, peraltro, già il primo giudice aveva evidenziato che la ricostruzione dei fatti in più occasioni dalla stessa accreditata trovava riscontro nel referto medico del 12/7/2018 che attestava lesioni compatibili con lo svolgimento dei fatti; che, questa Corte ha ripetutamente precisato in relazione al controllo sulla motivazione che le è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici territoriali hanno esplicitato, facendo corretto uso della tecnica della motivazione per relationem e con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I