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Ordinanza — n. 16577/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16577/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16577/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROPAOLI MAURIZIO nato a AVEZZANO il 18/10/1965 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Maurizio Pietropaoli; considerato che il primo motivo di ricorso è strutturato in fatto, privo di concreta specificità censoria e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie sollecitando un'alternativa ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, introducendo per tal via profili estranei al sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che ha dato conto della reiezione del gravame difensivo in punto di responsabilità e qualificazione giuridica con argomenti esenti da aporie e illogicità manifeste; che, infatti, la Corte di merito (pagg. 2,3) ha evidenziato il ruolo rivestito dal prevenuto, riconducendolo allo schema negoziale del mandato senza rappresentanza, rimarcando l'avvenuta appropriazione della somma ricevuta da Energyteam e destinata all'acquisto del furgone Mercedes; considerato che le ulteriori doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale sono manifestamente infondate in quanto i giudici territoriali hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ritenendo ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i "numerosissimi" precedenti penali, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, preclusivi, altresì, dell'ammissione al beneficio della sospensione ed hanno sottolineato la particolare mitezza della pena determinata dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16577/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2,3) ha evidenziato il ruolo rivestito dal prevenuto, riconducendolo allo schema negoziale del mandato senza rappresentanza, rimarcando l'avvenuta appropriazione della somma ricevuta da Energyteam e destinata all'acquisto del furgone Mercedes; considerato che le ulteriori doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale sono manifestamente infondate in quanto i giudici territoriali hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ritenendo ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i "numerosissimi" precedenti penali, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, preclusivi, altresì, dell'ammissione al beneficio della sospensione ed hanno sottolineato la particolare mitezza della pena determinata dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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abuso della licenza e delle targhe pubblicità di occasioni di libidine infrazione alle norme della circolazione presentazione di un prodotto protezione dei segni pubblici reato di poca entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROPAOLI MAURIZIO nato a AVEZZANO il 18/10/1965 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maurizio Pietropaoli; considerato che il primo motivo di ricorso è strutturato in fatto, privo di concreta specificità censoria e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie sollecitando un'alternativa ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, introducendo per tal via profili estranei al sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che ha dato conto della reiezione del gravame difensivo in punto di responsabilità e qualificazione giuridica con argomenti esenti da aporie e illogicità manifeste; che, infatti, la Corte di merito (pagg. 2,3) ha evidenziato il ruolo rivestito dal prevenuto, riconducendolo allo schema negoziale del mandato senza rappresentanza, rimarcando l'avvenuta appropriazione della somma ricevuta da Energyteam e destinata all'acquisto del furgone Mercedes; considerato che le ulteriori doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale sono manifestamente infondate in quanto i giudici territoriali hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ritenendo ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i "numerosissimi" precedenti penali, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, preclusivi, altresì, dell'ammissione al beneficio della sospensione ed hanno sottolineato la particolare mitezza della pena determinata dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres.i