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Ordinanza — n. 16576/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, rejecting request to re-evaluate photographic identification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to re-evaluate the photographic identification used to establish her guilt. The appellant argued that the lower court misinterpreted the evidentiary value of the identification, but the court held that such identification is merely a declarative act whose probative force depends on the judge's free assessment rather than formal requirements. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 39 cod. proc. pen.; Art. 493 ter cod. pen.: The cassation court cannot re-evaluate the probative value of photographic identification or alternative fact reconstructions absent specific and decisive distortions of the proceedings, as the lower court's reasoning remains free from logical or legal aporias.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility photographic identification evidence free assessment of evidence theft conviction cassation review limits abuso di carte-chèques mancanza di credibilità identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 39 cod. proc. pen.
Art. 493 ter cod. pen.
Letto il ricorso di Lolita Deranja; ritenuto che l'unico, articolato, motivo che censura il giudizio di penale responsabilità della prevenuta con particolare riguardo all'individuazione della stessa quale autrice del reato ex art. 493 ter cod.pen.
Art. 213 cod. proc. pen.
art. 493 ter cod.pen
Letto il ricorso di Lolita Deranja; ritenuto che l'unico, articolato, motivo che censura il giudizio di penale responsabilità della prevenuta con particolare riguardo all'individuazione della stessa quale autrice del reato ex art. 493 ter cod.pen.
art. 213 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito
279437); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERANJA LOLITA nato a BOLLATE il 10/07/1983 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lolita Deranja; ritenuto che l'unico, articolato, motivo che censura il giudizio di penale responsabilità della prevenuta con particolare riguardo all'individuazione della stessa quale autrice del reato ex art. 493 ter cod.pen. è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; considerato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013), le ragioni del loro convincimento, rendendo una motivazione che sfugge a censura in questa sede in quanto priva di aporie ed illogicità manifeste (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P