Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p. regarding liability judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcela Doleanu's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to critically analyze the arguments used by the lower court to establish liability, merely repeating generic defenses from the second instance without addressing the specific reasoning of the first instance. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Doleanu to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must contain specific grounds that critically analyze the reasoning of the lower court; generic repetitions of arguments without addressing the specific points of the contested decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLEANU MARCELA nato a TANDAREI( ROMANIA) il 27/05/1990 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marcela Doleanu; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le doglianze difensive formulate con l'atto di appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden