Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic first ground and repetitive second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Luca Salvatore inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The first ground was rejected as too generic and lacking necessary references regarding timeliness and content, while the second ground was deemed repetitive of arguments already adequately scrutinized by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the first ground is formulated generically without sufficient references, and the second ground is merely repetitive of reasons already adequately addressed by the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SALVATORE nato a AVELLINO il 05/03/1983 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN 'DIRITTO -letto il ricorso proposto dal difensore di De Luca Salvatore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti all'imputato, confermava le statuizioni civili; -rilevato che l'eccezione processuale di cui al primo motivo è formulata del tutto genericamente e priva dei riferimenti necessari a renderla autosufficiente sia con riguardo alla tempestiva deduzione che ai contenuti posti a fondamento della stessa; - considerato che il secondo motivo è reiterativo di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con una motivazione priva di aporie e criticità giustificative, dando conto (pagg. 3/4) delle circostanze che fondano il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, evidenziando in particolare l'attendibilità della p.o. e il pieno coinvolgimento del prevenuto nella gestione dell'azienda familiare, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi a discarico; la sentenza impugnata, inoltre, ha escluso il rilievo meramente civilistico della vicenda, sottolineando come al rilascio di assegni privi di provvista si siano accompagnate rassicurazioni sulla solvibilità della società acquirente dotate di capacità decettiva; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente