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Ordinanza — n. 16569/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on aggravated theft conviction citing lack of concrete interest and procedural specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Michel Mazzoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground for appeal lacked specific criticism and sought to re-evaluate evidence contrary to the lower court's established reasoning. Additionally, the second ground regarding a special mitigating circumstance was deemed unfounded because the value of the stolen goods was not negligible, precluding such leniency under the relevant penal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 648, comma 4 cod. pen.: An appeal challenging the qualification of theft as an aggravated offense is inadmissible if it lacks concrete specificity and the appellant holds no current interest in requalification, while a special mitigating circumstance based on the value of goods is excluded when that value is not negligible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated theft qualification special mitigating circumstance negligible value requirement procedural specificity standard furto aggravato ricettazione favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 648, comma 4 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
648, comma 4, cod.pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MICHEL nato a MOLINELLA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michel Mazzoni; ritenuto che il primo motivo in punto di qualificazione giuridica è privo di concreta specificità censoria e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, che hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955;

Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594), esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); che, peraltro, il ricorrente non è portatore di un interesse concreto ed attuale alla riqualificazione poiché il reato di furto pluriaggravato è sanzionato più gravemente del delitto di ricettazione; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118), secondo cui, in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale, nel senso che, se esso non è esiguo, la particolare tenuità deve essere sempre esclusa, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024