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Ordinanza — n. 16567/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16567/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CINNIRELLA NICOLA nato a CALTAGIRONE il 13/12/1982 CINNIRELLA SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 11/02/1987 CINNIRELLA MARIO nato a CALTAGIRONE il 16/12/1960 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16567/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. e della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528; Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313), come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

Parole chiave

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notificazione elettronica validità della notifica postale notifica per raccomandata notifica tardiva dei difetti allegazioni insufficientemente motivate notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CINNIRELLA NICOLA nato a CALTAGIRONE il 13/12/1982 CINNIRELLA SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 11/02/1987 CINNIRELLA MARIO nato a CALTAGIRONE il 16/12/1960 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti e comuni motivi, dal difensore di Nicola Cinnirella, Mario Cinnirella e Salvatore Cinnirella e le note conclusive rassegnate; osservato che la sovrapponibilità dei motivi ne autorizza la trattazione congiunta; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 16 - 18), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che sostanziano l'impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo da valorizzare al fine dell'applicazione delle attenuanti in parola, tale richiesta generica deve ritenersi implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 18); rilevato che il terzo motivo, proposto nell'interesse di Nicola Cinnarella e Mario Cinnarella, con il quale si censurano le modalità di notifica agli imputati dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado ex art. 548, comma 2, cod.proc.pen. in quanto avvenuta a mezzo PEC al difensore di fiducia con indicazione cumulativa dei destinatari è manifestamente infondata alla luce del dato normativo di cui all'art. 183, lett.

b) cod. proc. pen. e della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528; Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313), come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 f