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Ordinanza — n. 16565/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16565/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADA GIANNICOLA nato a ATESSA il 02/02/1983 RAPINO MAURIZIO nato a LANCIANO il 24/08/1966 ANGELUCCI GESSICA ROBERTA nato a LANCIANO il 03/09/1988 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

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art. 114 cod.pen, art. 56 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16565/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADA GIANNICOLA nato a ATESSA il 02/02/1983 RAPINO MAURIZIO nato a LANCIANO il 24/08/1966 ANGELUCCI GESSICA ROBERTA nato a LANCIANO il 03/09/1988 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti infrazione molto grave gravi addebiti penali infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod.pen
art. 56 cod.pen
e alla dosimetria della pena; - risulta inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso nell'interesse di Angelucci Gessica con cui si censura la dosimetria della pena con specifico riguardo alla diminuzione operata ex art. 56 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADA GIANNICOLA nato a ATESSA il 02/02/1983 RAPINO MAURIZIO nato a LANCIANO il 24/08/1966 ANGELUCCI GESSICA ROBERTA nato a LANCIANO il 03/09/1988 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- letti i ricorsi proposti dai difensori di Bada Giannicola, Rapino Maurizio e Angelucci Gessica Roberta avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Gip del Tribunale di Lanciano in data 12/12/2022; -rilevato che i due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Bada Giannicola sono generici, aspecifici, strutturati in fatto e non si rapportano criticamente alle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di apparato circostanziale; infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive relative all'asserita insussistenza delle aggravanti ex 628, comma 3, cod.pen. dell'uso di armi, delle più persone riunite e del travisamento (pagg. 6/7), ,dando, altresì, conto della ricorrenza degli elementi strumentali della rapina e della congruità del trattamento sanzionatorio praticato; -considerato che ad esiti di inammissibilità per genericità deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso nell'interesse di Rapino Maurizio che coltiva censure analoghe a quelle del coimputato Bada, reiterando rilievi che i giudici d'appello hanno adeguatamente valutato, dando ragione della reiezione con corretti argomenti giuridici tanto in relazione alle aggravanti della rapina che all'invocata applicazione dell'art. 114 cod.pen. e alla dosimetria della pena; - risulta inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso nell'interesse di Angelucci Gessica con cui si censura la dosimetria della pena con specifico riguardo alla diminuzione operata ex art. 56 cod.pen. e alla determinazione della pena base, profili che la Corte territoriale ha congruamente scrutinato a pag. 9, spiegando che l'enl:ità della riduzione per il tentativo è rapportata alla concreta progressione criminosa dell'azione mentre la determinazione della pena base ha tenuto conto della gravità del fatto e della recidività della prevenuta, giudizio insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto adeguatamente giustificato alla luce delle emergenze processuali; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P