Ordinanza — n. 16565/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADA GIANNICOLA nato a ATESSA il 02/02/1983 RAPINO MAURIZIO nato a LANCIANO il 24/08/1966 ANGELUCCI GESSICA ROBERTA nato a LANCIANO il 03/09/1988 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod.pen, art. 56 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16565/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADA GIANNICOLA nato a ATESSA il 02/02/1983 RAPINO MAURIZIO nato a LANCIANO il 24/08/1966 ANGELUCCI GESSICA ROBERTA nato a LANCIANO il 03/09/1988 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BADA GIANNICOLA nato a ATESSA il 02/02/1983 RAPINO MAURIZIO nato a LANCIANO il 24/08/1966 ANGELUCCI GESSICA ROBERTA nato a LANCIANO il 03/09/1988 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- letti i ricorsi proposti dai difensori di Bada Giannicola, Rapino Maurizio e Angelucci Gessica Roberta avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Gip del Tribunale di Lanciano in data 12/12/2022; -rilevato che i due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Bada Giannicola sono generici, aspecifici, strutturati in fatto e non si rapportano criticamente alle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di apparato circostanziale; infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive relative all'asserita insussistenza delle aggravanti ex 628, comma 3, cod.pen. dell'uso di armi, delle più persone riunite e del travisamento (pagg. 6/7), ,dando, altresì, conto della ricorrenza degli elementi strumentali della rapina e della congruità del trattamento sanzionatorio praticato; -considerato che ad esiti di inammissibilità per genericità deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso nell'interesse di Rapino Maurizio che coltiva censure analoghe a quelle del coimputato Bada, reiterando rilievi che i giudici d'appello hanno adeguatamente valutato, dando ragione della reiezione con corretti argomenti giuridici tanto in relazione alle aggravanti della rapina che all'invocata applicazione dell'art. 114 cod.pen. e alla dosimetria della pena; - risulta inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso nell'interesse di Angelucci Gessica con cui si censura la dosimetria della pena con specifico riguardo alla diminuzione operata ex art. 56 cod.pen. e alla determinazione della pena base, profili che la Corte territoriale ha congruamente scrutinato a pag. 9, spiegando che l'enl:ità della riduzione per il tentativo è rapportata alla concreta progressione criminosa dell'azione mentre la determinazione della pena base ha tenuto conto della gravità del fatto e della recidività della prevenuta, giudizio insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto adeguatamente giustificato alla luce delle emergenze processuali; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P