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Ordinanza — n. 16564/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16564/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSOKO SANKOUNG nato il 17/09/1975 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; -letto il ricorso proposto dal difensore di Cissoko Sankoung avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che confermava la decisione del Gup dEil Tribunale di Bergamo in data 14/4/22 sia con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata in concorso che al trattamento sanzionatorio inflitto; -rilevato che l'unico motivo proposto che censura il giudizio d'attendibilità della p.o. e i criteri di valutazione della prova è manifestamente infondato; i giudici d'appello, infatti, (pag. 6-7) hanno dato conto con congrua motivazione delle ragioni alla base del ritenuto concorso dell'imputato nella condotta delittuosa, segnalando che la ricostruzione dell'episodio accreditata dalla vittima è corroborata dalle dichiarazioni dei testi oculari mentre la credibilità della versione difensiva è stata confutata con argomenti logicamente ineccepibili; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e i criteri di valutazione della prova è manifestamente infondato; i giudici d'appello, infatti, (pag. 6-7) hanno dato conto con congrua motivazione delle ragioni alla base del ritenuto concorso dell'imputato nella condotta delittuosa, segnalando che la ricostruzione dell'episodio accreditata dalla vittima è corroborata dalle dichiarazioni dei testi oculari mentre la credibilità della versione difensiva è stata confutata con argomenti logicamente ineccepibili; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali censura dell'apprezzamento delle prove consumo di canapa aggravamento della pena traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSOKO SANKOUNG nato il 17/09/1975 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-letto il ricorso proposto dal difensore di Cissoko Sankoung avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che confermava la decisione del Gup dEil Tribunale di Bergamo in data 14/4/22 sia con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata in concorso che al trattamento sanzionatorio inflitto; -rilevato che l'unico motivo proposto che censura il giudizio d'attendibilità della p.o. e i criteri di valutazione della prova è manifestamente infondato; i giudici d'appello, infatti, (pag. 6-7) hanno dato conto con congrua motivazione delle ragioni alla base del ritenuto concorso dell'imputato nella condotta delittuosa, segnalando che la ricostruzione dell'episodio accreditata dalla vittima è corroborata dalle dichiarazioni dei testi oculari mentre la credibilità della versione difensiva è stata confutata con argomenti logicamente ineccepibili; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così dec