Ordinanza — n. 16563/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORPORINO NICODEMO nato a GROTTERIA il 30/05/1964 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; E CONSIDERATO IN 'DIRITTO -letto il ricorso proposto dal difensore di Porporino Nicodemo avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che confermava la decisione del Tribunale di Termini Imerese in data 11/10/21 sia con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa che al trattamento sanzionatorio inflitto; -rilevato che l'eccezione processuale formulata con il primo e secondo motivo è manifestamente infondata. Infatti deve rilevarsi che, a seguito del rinnovo della citazione nei confronti del difensore per mancato rispetto dei termini di comparizione, non era dovuta nuova comunicazione delle conclusioni scritte del P.g., già trasmesse e poste a conoscenza del legale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti deve rilevarsi che, a seguito del rinnovo della citazione nei confronti del difensore per mancato rispetto dei termini di comparizione, non era dovuta nuova comunicazione delle conclusioni scritte del P.g., già trasmesse e poste a conoscenza del legale.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORPORINO NICODEMO nato a GROTTERIA il 30/05/1964 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN 'DIRITTO -letto il ricorso proposto dal difensore di Porporino Nicodemo avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che confermava la decisione del Tribunale di Termini Imerese in data 11/10/21 sia con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa che al trattamento sanzionatorio inflitto; -rilevato che l'eccezione processuale formulata con il primo e secondo motivo è manifestamente infondata. Infatti deve rilevarsi che, a seguito del rinnovo della citazione nei confronti del difensore per mancato rispetto dei termini di comparizione, non era dovuta nuova comunicazione delle conclusioni scritte del P.g., già trasmesse e poste a conoscenza del legale.
Peraltro, la nullità denunziata risulta tairdivamente dedotta alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, Rv. 284164 - 01; Sez. 2,n. 27880 del 16/05/2023,Rv. 284898-01); - che il terzo e quarto motivo risultano generici e reiterativi di rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con congrua motivazione, avendo i giudici d'appello ampiamente esposto a pag. 6 le condivisibili ragioni che sostanziano la ritenuta aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen.; - che analogamente inammissibile per genericità ed aspecificit2i risulta il quinto motivo che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. a fronte di un danno di euro quattromila che non si presta ad essere qualificato in termini di scarsa rilevanza economica; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid