Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16562/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16562/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORGIONE ANTONIO nato a ARIANO IRPINO il 25/05/1954 DEYNEKA TETYANA nato il 18/01/1959 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 16562/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letti i ricorsi presentati, con distinti atti e comuni motivi, dal difensore di Antonio Giorgione e Tetyana Deyneka; osservato che in ragione della sovrapponibilità delle censure i ricorsi possono essere trattati congiuntamente; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è aspecifico in quanto privo di puntuale correlazione critica con la motivazione reiettiva della Corte territoriale; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen.„ conformemente ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Se2.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina reati violenti azione civile reati penali gravi sanzione penale risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 628 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORGIONE ANTONIO nato a ARIANO IRPINO il 25/05/1954 DEYNEKA TETYANA nato il 18/01/1959 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letti i ricorsi presentati, con distinti atti e comuni motivi, dal difensore di Antonio Giorgione e Tetyana Deyneka; osservato che in ragione della sovrapponibilità delle censure i ricorsi possono essere trattati congiuntamente; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è aspecifico in quanto privo di puntuale correlazione critica con la motivazione reiettiva della Corte territoriale; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen.„ conformemente ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Se2.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190) ed hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.,( espressamente devoluto in appello solo in relazione alla posizione della Deyneka),è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha adeguatamente chiarito le ragioni ala base del diniego della circostanza, segnalando l'impossibilità di qualificare corre irrisorio il valore dei beni appresi, dovendo in proposito, altresì, richiamarsi la necessità di tener conto anche degli effetti dannosi ulteriori conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore