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Ordinanza — n. 16561/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16561/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA SALVATORE nato a RIBERA il 30/05/1984 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso di Salvatore Piazza e le "conclusioni" scritte rassegnate dal difensore; ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deduce la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato e si contesta la qualificazione giuridica del fatto, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dell'episodio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, profili che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive meramente riprodotte in questa sede, dando conto dell'attendibilità della P.C., le cui dichiarazioni in ordine alla ricostruzione del fatto hanno trovato riscontro nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 3); osservato che l'ulteriore motivo, con il quale si censura il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. non è consentito in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 16561/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ha disatteso la richiesta difensiva con motivazione congrua, richiamando in senso ostativo la gravità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato, argomentando, altresì, circa l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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perseguimento penale in via sostitutiva prove acquisite tramite sorveglianza prove di persecuzione testimone a carico diritto di non autoincriminarsi censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
1 - 3); osservato che l'ulteriore motivo, con il quale si censura il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA SALVATORE nato a RIBERA il 30/05/1984 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Piazza e le "conclusioni" scritte rassegnate dal difensore; ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deduce la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato e si contesta la qualificazione giuridica del fatto, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dell'episodio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, profili che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive meramente riprodotte in questa sede, dando conto dell'attendibilità della P.C., le cui dichiarazioni in ordine alla ricostruzione del fatto hanno trovato riscontro nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 3); osservato che l'ulteriore motivo, con il quale si censura il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. non è consentito in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, la Corte di merito (pag.

3) ha disatteso la richiesta difensiva con motivazione congrua, richiamando in senso ostativo la gravità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato, argomentando, altresì, circa l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febb