Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not listed in Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant, Sadraoui Mohamed, challenged a settlement sentence for drug trafficking by alleging a general lack of reasoning, whereas the law restricts appeals to specific issues like the defendant's will or legal qualification. The court ruled that generic assertions do not meet the statutory requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific statutory grounds; generic allegations of inadequate reasoning fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADRAOUI MOHAMED nato il 11/11/1999 avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOpro avviso alle partil> udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; ,z7 41b, Rilevato che Sadraoui Mohamed, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa), emessa il 14 luglio 2023 dal Tribunale di Torino, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in dal:a 8 aprile 2023 in Torino.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato evocato nel ricorso un vizio di motivazione in termini generici e meramente assertivi.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C liere stensore Il Preside