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Ordinanza — n. 16555/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vera Morelli inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Morelli challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing a lack of proper reasoning. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the conviction for heroin possession was based on the significant quantity found and the defendant's confession, which directly contradicted her alleged economic hardship.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible when the complaint fails to adequately confront the specific factual and logical arguments presented in the contested judgment, particularly where the quantity of contraband and the defendant's confession objectively negate the alleged economic distress.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal heroin possession quantity confession relevance economic hardship rebuttal procedural costs award manifestly unfounded complaint carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis c.p.
è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: , MORELLI VERA nato a AVEZZANO il 23/12/1957 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 18 aprile 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Lanciano del 7 giugno 2021, con la quale, per quanto in questa sede rileva, Vera Morelli era stata condannata alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 17.333 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 73 - 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Treglio 1'11 settembre 2020 e contestato in relazione all'illecita detenzione di 1,334 kg. di eroina in concorso con tale Luca Di Rocco.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 7) è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., la rilevante entità dell'eroina detenuta (1,334 kg.) nel casolare acquistato poco prima dalla Morelli, circostanza quest'ultima idonea peraltro a smentire l'assunto, invero generico, circa il presunto disagio economico della ricorrente, la cui confessione è stata ritenuta parimenti irrilevante, a fronte della conclamata flagranza del reato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere della parte ricorrente del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.