Cassation court dismisses appeal against sentencing for drug smuggling to a detained child as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Radmila Petrovic inadmissible regarding her conviction for smuggling drugs to her detained son. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the offense and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments insufficient for a review of merit. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was rational and the appellant failed to provide specific elements to revise the sentencing comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates generic arguments without presenting specific elements capable of revising the judgment's reasoning or the comparison of circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROVIC RADMILA nato il 11/09/1959 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 luglio 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 13 luglio 2022, previa esclusione della continuazione interna, ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 17.350 di multa la pena inflitta in primo grado a Radmil/a Petrovic, ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Roma il 10 maggio 2022, in occasione della verifica di un pacco famiglia introdotto dall'imputata nella Casa circondariale di Rebibbia, dove era detenuto il figlio della ricorrente, Maric Slavko.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), nella quale è stata argomentata, in maniera non illogica, la potenzialità offensiva della condotta illecita, consistita nel far recapitare al figlio detenuto una varietà di sostanze stupefacenti in quantitativi non trascurabili, risultando la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che anche il secondo motivo, con cui si contesta il riconoscimento della recidiva, è inammissibile, avendo la Corte di appello rimarcato la molteplicità dei precedenti penali a carico dell'imputata, uno dei quali specifico, ciò a riprova della sua spiccata attitudine delinquenziale. Osservato che il terzo motivo, con cui ci si duole della mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, perché generico, come generico si era rivelato il motivo di appello, avendo in tal senso la Corte territoriale sottolineato la mancata rappresentazione di elementi idonei a rivisitare il giudizio di comparazione delle circostanze.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembr