Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered on the Cassation Bar. The appeal was inadmissible under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer representing the appellant was not registered on the Bar of Cassation. The appellant had been convicted of offenses under the Anti-Mafia Law, and the appeal was converted to a cassation request due to the imposition of a fine only. The court ruled that without a qualified defender, the procedural requirements for cassation were not met, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the defense lawyer is not registered on the Bar of Cassation, as the lack of a qualified defender prevents the proper exercise of the right to defense required for cassation proceedings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTARO NUNZIO nato a TARANTO il 20/08/1964 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO.21ato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata, tramite atto di appello, la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 dicembre 2022, con cui Nunzio Rotaro è stato condannato alla pena di euro 2.200 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 17 comma 1 lettera a), 109 comma 1, 101 comma 3 e 70 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, fatti accertati in Taranto il 28 febbraio 2019; rilevato che l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che con la sentenza di condanna del Tribunale è stata inflitta all'imputato la sola pena pecuniaria; preso atto che il difensore di Rotaro, avvocato Benedetto La Gioia del Foro di Taranto, non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, per cui l'odierna impugnazione non può essere ritenuta ammissibile, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il 1.C% Iglierg,estensore Il Presidente