Italian Court dismisses appeal against settlement sentence as it falls outside statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a settlement sentence inadmissible because it was filed outside the specific statutory grounds permitted by law. The appellant challenged the equivalence between general mitigating circumstances and recidivism, arguing it constituted an illegal penalty, but the court found this issue excluded from the narrow list of allowable review reasons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or penalty illegality; challenges to the equivalence of mitigating factors and recidivism fall outside these permitted grounds and must be dismissed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO ALPHA OUMAROU nato il 18/07/1967 avverso la sentenza del 26/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO\--clato avviso alle parfR udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Diallo Alpha Oumarou, tramite il suo difensore di fiducia, deduce la violazione di legge rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 1, mesi 3 di reclusione ed euro 2.000 di multa), emessa il 26 luglio 2023 dal Tribunale di Torino, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in data 6 luglio 2023 in Torino.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, il che esula dal concetto di illegalità della pena, pur a voler ritenere diversamente qualificato il tipo di recidiva originariamente contestato.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 IllzIgliere,estensore Il President