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Ordinanza — n. 16548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and merit-based re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's challenge to the lower court's assessment of the victim's credibility. The defense argued for an alternative reading of evidence, but the court found the appellate court's reasoning rational and consistent with medical reports and corroborating witness statements. Since the appeal merely proposed different merit-based evaluations rather than legal errors, it was rejected under the principle that courts of appeal cannot re-evaluate facts in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, 616 c.p.p.; The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they merely propose alternative factual assessments or merit-based re-evaluations of evidence, as such arguments are reserved for the courts of first and second instance and do not constitute a violation of law or defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal violation of law defect in reasoning merit-based evaluation credibility assessment cassation procedure evidence corroboration testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEL ADII HASSEN nato il 29/10/1977 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna del 20 luglio 2021, con la quale Bel Ajmi Hassen era stato condannato alla pena di 400 euro di multa per il reato di lesioni personali, commesso in danno di Gomman Samira il 17 novembre 2015, nonché alla pena di anni 1 di reclusione e mille euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal mese di luglio 2015 sino al 17 novembre 2015.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in maniera non illogica, hanno ritenuto le dichiarazioni della persona offesa attendibili, in quanto lineari e precise, oltre che riscontrate sia dal referto medico in atti, il cui contenuto (trauma policontusivo con prognosi di giorni 7) è risultato compatibile con le modalità della condotta (schiaffi, pugni e calci) riferite dalla persona offesa in sede di denuncia, sia dalle convergenti dichiarazioni dei testi Ivano Fabbri, Zora Ciarelli e Dana Braidich, sebbene costei, compagna dell'imputato, abbia fornito una versione nel complesso favorevole al ricorrente.

Ha poi aggiunto la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) che "la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni della Gomman, depurate e avvalorate dalla parziale ritrattazione (dalle accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), vale anche per quanto riguarda la cessione di sostanza stupefacente, corroborata dagli oggetti rinvenuti in occasione della perquisizione nei confronti dell'imputato, che inequivocabilmente attestano la dedizione di Bel Ajmi all'attività di spaccio". Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co