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Ordinanza — n. 16542/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded challenge to drug trafficking conviction facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ottavio Saita inadmissible, rejecting his challenge to the drug trafficking conviction. Saita argued that the lower courts' reconstruction of evidence regarding the drug stash was legally flawed, but the court found his alternative reading of the facts to be manifestly unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and Saita was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court's factual assessment based on unique and significant elements cannot be re-evaluated in a court of cassation.

Parole chiave

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drug trafficking conviction manifestly unfounded appeal violation of law violation of reasoning Cassazione inammissibile drug evidence reconstruction procedural costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITA OTTAVIO nato a NISCEMI il 25/09/1971 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 maggio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 22 novembre 2022, con la quale Ottavio Saita era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Niscemi il 7 gennaio 2018.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in maniera non illogica, hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in base a una pluralità di elementi fattuali univoci e significativi, quali la varietà della sostanza detenuta, il numero elevato di dosi ricavabili (circa 132), le modalità e il luogo di conservazione della sostanza (parte addosso e parte in un immobile con il quale l'imputato, pur disconoscendone la proprietà, dimostrava estrema familiarità; gli strumenti idonei alla pesatura al confezionamento (il bilancino di precisione e il paio di forbici con le lame ancora intrise di marijuana) e l'assenza di fonti reddituali tali da giustificarne un uso personale.

Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 20