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Ordinanza — n. 16541/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16541/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16541/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIUSEPPE SERGIO nato a PALERMO il 05/11/1990 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 12 gennaio 2021, con la quale Giuseppe Sergio Di Benedetto, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Palermo il 21 aprile 2019.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16541/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Palermo il 21 aprile 2019.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reati qualificati contro gli stupefacenti attenuazione della pena dipendenza da sostanze revisione in materia penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIUSEPPE SERGIO nato a PALERMO il 05/11/1990 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 12 gennaio 2021, con la quale Giuseppe Sergio Di Benedetto, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Palermo il 21 aprile 2019.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, a fronte delle pertinenti e razionali argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag.

4) si è evidenziato, da un lato, che la pena irrogata risulta già prossima al minimo edittale e, dall'altro, che non sono emersi ulteriori elementi tali da giustificare il giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis sull'aggravante contestata, tenuto conto sia dell'incidenza, in termini di pericolosità, della recidiva specifica e infraquinquennale, sia dell'entità della condotta illecita, che, seppur ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha comunque riguardato diverse sostanze stupefacenti; richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr.

Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove, come nel caso di specie, lo stesso sia congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d