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Ordinanza — n. 16540/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16540/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16540/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAJ SOKOL nato il 29/03/1988 avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODI\dato avviso alle parte, udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Malaj Sokol, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa), emessa il 22 giugno 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Lodi, in relazione al reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in data 15 marzo 2023 in Cavenago D'Adda.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16540/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lodi, in relazione al reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in data 15 marzo 2023 in Cavenago D'Adda.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena dipendenza da sostanze stupefacenti riduzione della pena formazione di una pena complessiva
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAJ SOKOL nato il 29/03/1988 avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODI\dato avviso alle parte, udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Malaj Sokol, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa), emessa il 22 giugno 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Lodi, in relazione al reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in data 15 marzo 2023 in Cavenago D'Adda.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, in cui è stato dedotto un vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio in termini palesemente generici e assertivi.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e tanto anche in ragione della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.