Ordinanza — n. 16539/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESANO SERGIO nato a SAN SEVERO il 05/07/1979 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI"craT-6--"aWscTh frn-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorso proposto da Sergio Montesano avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2023 (con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per detenzione illecita di stupefacenti del Tribunale di Foggia del 14 maggio 2018) è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16539/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESANO SERGIO nato a SAN SEVERO il 05/07/1979 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI"craT-6--"aWscTh frn-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorso proposto da Sergio Montesano avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2023 (con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per detenzione illecita di stupefacenti del Tribunale di Foggia del 14 maggio 2018) è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 IlSols2r tensore Il Presidente