Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16539/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16539/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESANO SERGIO nato a SAN SEVERO il 05/07/1979 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI"craT-6--"aWscTh frn-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorso proposto da Sergio Montesano avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2023 (con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per detenzione illecita di stupefacenti del Tribunale di Foggia del 14 maggio 2018) è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16539/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti diritto a un difensore ritiro della querela penale permesso di promuovere un procedimento penale allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESANO SERGIO nato a SAN SEVERO il 05/07/1979 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI"craT-6--"aWscTh frn-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorso proposto da Sergio Montesano avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2023 (con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per detenzione illecita di stupefacenti del Tribunale di Foggia del 14 maggio 2018) è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente e non da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 IlSols2r tensore Il Presidente