Italian Court dismisses appeal as defense argument regarding generic mitigating circumstances is manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Beqiraj Olaf inadmissible due to a manifestly unfounded challenge against the refusal of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the lower court correctly noted that his confession was irrelevant given the flagrant nature of the crime and the significant quantity of marijuana transported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the defense argument failed to adequately confront the court's reasoning regarding the lack of relevance of the confession in light of the flagrant offense and the quantity of drugs involved.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQIRAJ OLAF nato il 21/03/1976 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3 aprile 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Fermo del 15 aprile 2021, con la quale Beqiraj Olaf era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Cupra Marittima il 23 dicembre 2020.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 3-4) è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., la pericolosità del ricorrente, delineata dall'essersi egli rivelato disponibile a trasportare quantitativi di stupefacenti di tutto rispetto, ossia circa cinque chili di marijuana, essendo stata ritenuta irrilevante, a fronte di ciò, la confessione dell'imputato, in quanto avvenuta solo al cospetto della conclamata flagranza del reato e del sequestro dello stupefacente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Ilebeg,\Iiemslen,5ore Il President