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Ordinanza — n. 16535/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16535/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16535/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ DE LA CRUZ _10SE MARTIN ( CUI 04FXZBC ) nato il 26/11/1995 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 giugno 2023, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. Tribunale di Genova del 12 gennaio 2023, ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa la pena inflitta in primo grado a Josè Martinez de la Cruz, ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari a circa 40 grammi; fatto commesso in Genova il 3 ottobre 2022.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16535/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup consumo di canapa pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
280601); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ DE LA CRUZ _10SE MARTIN ( CUI 04FXZBC ) nato il 26/11/1995 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 giugno 2023, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. Tribunale di Genova del 12 gennaio 2023, ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa la pena inflitta in primo grado a Josè Martinez de la Cruz, ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina, pari a circa 40 grammi; fatto commesso in Genova il 3 ottobre 2022.

Letta la memoria del 4 dicembre 2023, con la quale il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali, in termini sovrapp onibili, si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), nella quale è stata rimarcata, in maniera non illogica, la potenzialità offensiva della condotta illecita, essendo presenti nella sostanza detenuta dall'imputato 21,74 grammi di cocaina pura, pari a 145 dosi medie singole da 159 mg. ciascuna, a ciò aggiungendosi che nella disponibilità dell'imputato, disoccupato, è stata rinvenuta la considerevole somma di 1.200 euro, di cui Martinez non ha fornito alcuna giustificazione, senza dolersi peraltro dell'intervenuta confisca della somma.

Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2