Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding prescription and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaints regarding excessive sentencing and the denial of generic mitigating circumstances were manifestly unfounded and lacked specific argumentation. The defendant argued for a toxicological expert opinion, but the court noted that a narcological test suffices for determining substance nature without requiring chemical analysis. Furthermore, the prescription defense was rejected because the original complaints were already deemed invalid, preventing the prescription from extinguishing the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the complaints are manifestly unfounded, and the prescription of the crime does not apply when the original complaints were already declared inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUNDAFI MOHAMMED nato il 06/11/1972 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 31 marzo 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce del 10 settembre 2019, dichiarava estinto per prescrizione il reato ex art. 697 cod. pen., cosi riqualificato il fatto in origine contestato al capo B e, contestualmente, riqualificava ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 il fatto già descritto al capo A come detenzione illecita di sostanze stupefacenti di tipo "leggero", così rideterminando la pena inflitta a Khoundafi Mohammed in anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 6.000 di multa, tenuto conto della contestata recidiva specifica e infraquinquennale; fatti accertati in Lecce il 28 luglio 2015.
Rilevato che la prima parte del ricorso in cui si contesta, cumulativamente, l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto non specifico, non confrontandosi affatto la difesa con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (pag. 5), in cui sono stati rimarcati in senso ostativo i due precedenti penali specifici a carico dell'imputato, la cui confessione non ha apportato alcun ch=1311concreto elemento di novità. osservato che nella seconda parte il ricorso contesta altresì la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia il mancato espletamento della perizia tossicologica, senza tuttavia tener conto, al di là delle ammissioni dell'imputato, che la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr.
Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 2637849, secondo cui, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza, è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso a una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti, per cui coerentemente i giudici di secondo grado, pur a fronte di un dato ponderale non trascurabile (335 grammi), hanno ritenuto configurabile, in assenza di perizia, la fattispecie di lieve entità. sottolineato infine che non assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr.
Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 nsiglier:e este9